In caso di Accertamenti Tecnici non Ripetibili da eseguirsi presso l’Autorità Giudiziaria, disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, a seguito di esecuzione di decreti di perquisizione e sequestro delegati dal PM, possiamo ricevere nomina di Consulenza Tecnica di Parte al fine di partecipare come consulenti informatici forensi alle attività.
Quando l’Autorità Giudiziaria dispone le Operazioni Peritali ex art. 260 c.p.p. di “Accertamenti tecnici irripetibili” o “Accertamenti Tecnici Preventivi” (ATP) al fine di procedere alla estrapolazione e analisi del contenuto dei dispositivi posti sotto sequestro – siano essi PC, computer server, notebook, laptop, pendrive, hard disk, etc… – è possibile per la parte nominare un suo Consulente Tecnico di Parte al fine di assistere alle operazioni tecniche forensi e produrre, eventualmente una perizia informatica a seguito delle operazioni esperite in contraddittorio.
La parte ha anche facoltà a presenziare al conferimento dell’incarico, con la partecipazione del suo Consulente Informatico Forense in qualità di Consulente Tecnico di Parte agli Accertamenti Tecnici Irripetibili sugli apparati elettronici eventualmente sequestrati a seguito di perquisizione locale o consegnati dalla parte, oltre ovviamente a nominare un difensore di fiducia.
La nomina di CTP come perito di parte per le attività di copia forense ed esame dei dispositivi informatici deve essere depositata in cancelleria affinché il CTP o un suo ausiliario di fiducia possa presenziare alle OOPP di accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 ed eventualmente depositare la sua perizia informatica forense. Si consiglia quindi di coinvolgere i legali affinché formalizzino la nomina di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento penale o processo civile per tempo, così da poter assistere alle operazioni non ripetibili a favore della parte.
Il consulente nel procedimento penale o civile sarà quindi autorizzato alla partecipazione alle Operazioni Peritali nel procedimento penale o nel processo civile, in contraddittorio ex art. 360, insieme eventualmente alle parti o loro rappresentanti e ai legali. Durante gli accertamenti tecnici preventivi il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato a seguito di Giuramento presso il Giudice o il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero provvederanno a redigere verbale di operazioni compiute che verrà letto e sottoscritto dalle parti, dai legali e dai CTP presenti alle operazioni peritali.