Descrizione Giudiziaria

Lo Studio esegue attività di supporto ad aziende, privati, Studi Legali o Autorità Giudiziaria (Giudice o Ufficiale Giudiziario) per attività di descrizione giudiziaria in ambito di processi civili, inaudita altera parte, per questioni di diritto industriale, diritto del lavoro, diritto penale o responsabilità civile.

Descrizione Giudiziaria Inaudita Altera Parte

Il procedimento di descrizione giudiziaria è un provvedimento d’urgenza che può essere richiesto dalla parte attrice o ricorrente ex art. 700 c.p.c. ad esempio in ambito di diritto d’autore o di diritto industriale, ma anche diritto del lavoro o responsabilità civile. Lo scopo di tale attività è quello di acquisire e salvaguardare gli elementi probatori che la parte ricorrente o attrice non sarebbe in grado di ottenere altrimenti, necessari per poter predisporre un’azione di merito per richiedere un risarcimento danni.

Nel diritto industriale, il procedimento di descrizione inaudita altera parte prevede che il ricorso al Giudice sia basato su un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Due elementi identificano tale “fondato motivo” che può dare avvio a un’autorizzazione da parte del Giudice per un’attività di descrizione inaudita altera parte: il fumus boni iuris e il periculum in mora e cioè la possibilità che esista il diritto manifestato (per quanto ancora non accertato) e un rischio che il ritardo nell’adempimento di un’azione ad esempio inibitoria rappresenti un pericolo per la parte attrice o ricorrente.

Se la parte ricorrente rileva che qualcuno (ad esempio un concorrente) stia violando un suo diritto, può procedere alla richiesta al Giudice di un provvedimento di descrizione durante il quale è strategico che venga coinvolto un consulente informatico forense che sia in grado di supportare il Giudice e l’Ufficiale Giudiziario nella raccolta di elementi di prova tramite tecniche d’informatica forense, direttamente su nomina da parte loro oppure come Consulente Tecnico di Parte di parte ricorrente/attrice oppure di parte resistente/convenuta.

Entrambe le parti hanno infatti diritto di avvalersi di un CTP che assista alle operazioni di descrizione giudiziaria in ambito civile e alle successive attività del CTU che in contraddittorio con le parti analizzerà i dati raccolti.

Ovviamente non vengono coinvolte solamente prove informatiche durante la descrizione, anche la documentazione cartacea può diventare oggetto di acquisizione (in originale o in copia) se il CTU o l’Ufficiale Giudiziario ritiene che possa essere d’interesse per la causa civile.

Una volta terminata la raccolta delle prove digitali disponibili e accessibili a parte attrice (ad esempio sui PC, server, account, strumenti e dispositivi presenti in azienda) svolta da un CTP con metodologie d’informatica forense si può procedere con il deposito del ricorso: una volta ottenuto il provvedimento di descrizione giudiziale, il giudice avrà facoltà di nominare un CTU sottoponendogli i quesiti del caso.

Il CTP, Consulente Tecnico di Parte, avrà la facoltà di assistere alle operazioni di descrizione giudiziaria autorizzate dal Giudice supportando l’Ufficiale Giudiziario nella ricerca, acquisizione e salvataggio dei dati con garanzie di affidabilità e integrità delle evidenze digitali raccolte, tramite filtro, acquisizione parziale o talvolta mediante copia forense.

Successivamente alle operazioni di descrizione giudiziaria inaudita altera parte, il CTU  (Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice) procederà all’analisi dei dati raccolti e acquisiti, con la partecipazione dei CTP delle parti attrice Vs. convenuta (definite anche parte ricorrente Vs. resistente).


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